Sez. L, Sentenza n. 26987 del 22/12/2009 (Rv. 611183 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Giudizio sulla necessità dell'approvazione per iscritto - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione - Fondamento - Valutazione già acquisita agli atti del processo - Nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale debba essere specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., non può essere compiuto per la prima volta nel giudizio di cassazione, perché la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata. Ove, peraltro, detta valutazione risulti già acquisita agli atti del processo, la nullità per mancata specifica approvazione per iscritto può essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compresa la fase di legittimità innanzi alla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)