Sez. 4, Sentenza n. 21071 del 17/04/2008 Cc. (dep. 27/05/2008) Rv. 239978 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Imputato irreperibile - Previo inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito - Nozione.
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO
L'espresso riferimento contenuto nell'art. 369-bis cod. proc. pen., alla possibilità , in caso di inadempimento dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, di procedere ad esecuzione forzata, indica che, per dimostrare di "avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali" ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio dell'indagato/imputato irreperibile deve dar prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente la prova offerta dal difensore istante, che aveva notificato a sé stesso, quale domiciliatario dell'imputato irreperibile, il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis com. 2 lett. D, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)