Sez. 1, Sentenza n. 44690 del 10/12/2015 Ud. (dep. 24/10/2016) Rv. 268287 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO | Difensore non abilitato all'esercizio del patrocinio di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Nomina di un sostituto abilitato al patrocinio in Cassazione - Possibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO
L'assenza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo, in essa compresa la nomina come sostituto di altro difensore, che, pur abilitato al patrocinio in cassazione, non potrebbe esercitare detta facoltà in quanto non legittimamente investito di tale potere e non titolare di soggettività difensiva autonoma. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, precisando che, a tutela del diritto di difesa, il difensore non abilitato avrebbe dovuto avvisare l'autorità giudiziaria procedente affinché provvedesse alla sostituzione con la altro difensore abilitato nominato di ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)