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Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Testo in vigore al

Capo II. Trasferimento assegni vitalizi al fondo sociale e costituzione della posizione assicurativa.

Art. 5 Costituzione della posizione assicurativa

1. A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di eta', per infermita' e per morte, nei confronti dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. A partire dalla stessa data, la posizione assicurativa di cui al precedente comma e' costituita anche nei confronti del personale iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'Istituto postelegrafonici, per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 6 Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale

1. Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione e' irretrattabile.2

3. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.

4. Fino a quando non sara' effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

Art. 7 Diritto all'indennita' di buonuscita

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo".
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente:
"In caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.

Capo III. Rivalutazione delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo o di indennita' analoghe.

Art. 8 Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennita' analoghe

1. Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate - escluse quelle di cui al successivo articolo 9 - e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57, sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

2. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennita' mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.

3. Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni dirette e di L. 9.000 per le pensioni di riversibilita'.

4. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

5. I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, secondo i criteri indicati negli articoli stessi.

Art. 9 Rivalutazione delle pensioni tabellari

1. Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

3. Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 10 Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico

1. Il precedente articolo 8 si applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere e' a carico del fondo e della cassa predetti.

Art. 12 Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennita' analoghe

1. Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.

Capo IV. Nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile

Titolo I. Personale civile e militare dello stato

Art. 13 Ritenute in conto entrate Tesoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento ...;

  1. 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';

  2. 2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;

  3. 3) dell'indennita' di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

  4. 4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  5. 5) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita';

  6. 6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

2. Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

Art. 14 Contributi di riscatto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.356

2. Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

Art. 15 Base pensionabile personale civile

1. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".

Art. 16 Base pensionabile personale militare

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n.
804
;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado".

Art. 17 Indennita' mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario

1. A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennita' mensile per servizi d'istituto e dell'indennita' mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilita' previste dalle vigenti disposizioni.

2. Nulla e' innovato alla disciplina relativa al computo delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 19 Personale militare richiamato

1. Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonche' degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1° gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attivita' di servizio va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 20 Limite della pensione

1. In nessun caso la pensione puo' superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.

Titolo II. Personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato

Art. 21 Ritenute per il Fondo pensioni

1. L'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 1976 e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero".

Art. 22 Base pensionabile per il personale ferroviario

1. L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e' sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge".

Art. 23 Cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976

1. Le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 22, non trovano applicazione nei confronti del personale ferroviario per le cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976.

Art. 24 Limiti della pensione

1. In nessun caso la pensione puo' superare la base pensionabile di cui all'articolo 22.

Capo V. Pensioni degli istituti di previdenza

Art. 25 Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975

1. Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:

  1. 1) del 40, del 27 e del 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

  2. 2) del 30, del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;

  3. 3) del 20, del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;

  4. 4) del 15, del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

2. In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.

3. Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.

4. Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.