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Approvazione del nuovo regolamento per l'Amministrazione e l'erogazione del "Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette"

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, ai. 260, istitutivo del Fondo di p evidenza, a favore del personale addetto ad servizi delle Imposte di fabbricazione;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 gennaio 1912, n. 37, concernente la iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 676, concernente la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione dei Fondo;
Visti i decreti presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, concernenti la modifica della misura delle indennita' stabilite dal su citato regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, con il quale sono state apportate alcune modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;
Ritenuta la necessita' di riordinare e di aggiornare le disposizioni contenute nel vigente regolamento;
Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:

Art. 1

1. Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, e successive modificazioni, e' sostituito da quello annesso al presente decreto e visitato dal Ministro proponente.

Art. 2

1. Le indennita' liquidate fino all'entrata in vigore del presente decreto a favore degli iscritti al Fondo che abbiano cessato dal servizio dal 1 luglio 1960, sono integrate, col pagamento agli interessati o agli aventi diritto, della eventuale differenza che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 14. - VILLA