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Sez. 2, Sentenza n. 79 del 07/01/1967 (Rv. 325733 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - POTERI DELLA CASSAZIONE - ESAME DEI FATTI.*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325733-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - POTERI DELLA CASSAZIONE - ESAME DEI FATTI.*

In materia di acquiescenza alla sentenza di primo grado, dedotta quale causa di improponibilita dell'appello, la suprema Corte e giudice anche del merito, e cio per la considerazione che tutte le volte che si denunzia in Cassazione un errore in procedendo, ossia un vizio del procedimento anteriore alla impugnata sentenza, la suprema Corte deve conoscere anche del fatto che si assume abbia dato causa all'errore. (nella specie, la sentenza di primo grado aveva accertato lo sconfinamento di una costruzione sul fondo del vicino e, dopo la sua pubblicazione, il soccombente aveva dato corso a una lite nuova, nella quale, dato per ammesso lo sconfinamento, aveva proposto domanda di attribuzione di proprieta ex art.938 cod. civ.. avendo egli successivamente impugnato la predetta sentenza, sia il giudice di appello che la Corte di Cassazione hanno ritenuto essersi verificata sul punto dello sconfinamento l'acquiescenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)