Sez. 5, Sentenza n. 11236 del 29/05/2015 (Rv. 635674 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Presentazione telematica del Modello Unico - A mezzo di intermediario incaricato - Prova del regolare adempimento - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal professionista - Inidoneità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
La tempestività della presentazione telematica del Modello Unico ad opera di professionista a ciò incaricato, che si sia assunto il relativo impegno, non può essere provata, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435), a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall'intermediario, la quale non risponde ai requisiti di forma e sostanza previsti per la documentazione che il professionista è tenuto a rilasciare al contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)