Sez. 3, Sentenza n. 5155 del 05/10/1979 (Rv. 401772 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - QUID DISPUTATUM - RILEVANZA - FONDATEZZA DELLA PRETESA DELLE PARTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD ESERCIZIO COMMERCIALE E DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE.*
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - QUID DISPUTATUM - RILEVANZA - FONDATEZZA DELLA PRETESA DELLE PARTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD ESERCIZIO COMMERCIALE E DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE.*
La Determinazione del giudice competente a decidere la causa deve essere effettuata con riguardo al disputatum, e non al decisum, ossia con riguardo alle asserzioni delle parti, e non alla loro fondatezza, potendo cosi respingersi un'eccezione di Competenza per materia, prevista da norme speciali, solo quando essa appaia prima facie infondata. (nella specie, avendo il conduttore ricevuto l'intimazione di licenza per finita locazione di un immobile adibito ad Esercizio commerciale, aveva fatto valere il proprio diritto alla proroga legale e, in subordine, al godimento dell'immobile fino all'invio della comunicazione di cui all'art 2 della legge 27 gennaio 1963 n 19 sull'avviamento commerciale, nonche il diritto alla restituzione delle maggiori somme pagate per canoni, la Corte ha ritenuto la Competenza esclusiva del pretore, ai sensi, rispettivamente, dell'art 6 della legge 1 maggio 1955 n 368 e dell'art 10 della legge 26 novembre 1969 n 833).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 2, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)