Sez. U, Sentenza n. 1504 del 20/02/1985 (Rv. 439510 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - IMPROCEDIBILITÀ PER SCADENZA DEL TERMINE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL COMPIMENTO DI ATTI PRESSO L'UFFICIO UNICO NOTIFICHE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA A SEGUITO DELLO SCIOPERO DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - IMPROCEDIBILITÀ PER SCADENZA DEL TERMINE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL COMPIMENTO DI ATTI PRESSO L'UFFICIO UNICO NOTIFICHE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA A SEGUITO DELLO SCIOPERO DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'improcedibilità del ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito del deposito presso la cancelleria della suprema Corte dopo la scadenza del termine perentorio di giorni venti dall'ultima notificazione "alle parti contro le quali è proposto" (cioè alle parti che si trovino in situazione sostanzialmente contrapposta a quella del ricorrente ed abbiano quindi interesse a controricorrere), deve essere esclusa qualora la suddetta scadenza ricada nel periodo di sospensione dei termini per il compimento di Atti presso l'ufficio unico notifiche della Corte d'appello di Roma, disposta dall'1 dicembre 1981 al 14 marzo 198 in considerazione dello sciopero degli aiutanti ufficiali giudiziari (decreti del ministro di grazia e giustizia dell'11 dicembre 1981 e del 25 febbraio 1982), e qualora inoltre, in relazione alla data dell'indicata notificazione (nella specie, effettuata nel medesimo periodo), debba presumersi che il ritardato deposito sia derivato dall'impossibilità per il ricorrente di ottenere una tempestiva riconsegna dell'atto notificato. (V 2560/84, mass n 434573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DM 11/12/1981, DM 25/02/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)