Sez. T, Ordinanza n. 23869 del 22/07/2026 (Rv. 679516-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Carattere di ruralità - Condizioni - Previsioni dell'art. 9, comma 3, lett. e), e del comma 3- bis, lett. f), d.l. 557/1993 - Fattispecie diverse.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.: in particolare, mentre l'art. 9, comma
3, lett. e) d.l. n. 557 del 1993, conv. in l. n. 133 del 1994, regola le unità destinate ad abitazione ma non dei dipendenti e dispone che le unità destinate ad abitazione, se superiori a 240 mq, non possono essere considerate rurali, il comma 3-bis, lett. f), del medesimo d.l. dispone, invece, che le unità destinate, alle citate condizioni normative, ad abitazione dei dipendenti sono considerate ex lege rurali e strumentali, senza limitazioni di superficie.
Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 lett. E, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)