Sez. 2, Sentenza n. 13044 del 04/12/1991 (Rv. 474888 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola risolutiva espressa | Risoluzione di diretta condizione.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola risolutiva espressa
L'apposizione di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.) se elimina l'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, che è invece ordinariamente richiesta dall'art. 1455 cod. civ. per la pronuncia costitutiva della risoluzione, non comporta la necessaria conseguenza dello scioglimento del contratto a seguito del fatto oggettivo dell'inadempimento dell'obbligazione, essendo sempre necessario, giusta il disposto dell'art. 1218 cod. civ., l'accertamento che l'inadempimento sia imputabile almeno a titolo di colpa al debitore, come nel caso in cui il creditore abbia con univoca manifestazione di volontà richiamato il debitore all'esatto soddisfacimento della sua prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)