Sez. 3, Sentenza n. 2540 del 17/09/1963 (Rv. 263926 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONE DELL'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE PER LA DENUNZIA DEI VIZI - DECORRENZA - DATA DELLA SCOPERTA DEL VIZIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONE DELL'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE PER LA DENUNZIA DEI VIZI - DECORRENZA - DATA DELLA SCOPERTA DEL VIZIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'Esercizio dell'Azione di garanzia per vizi della cosa venduta e condizionato alla denunzia dei vizi da parte del compratore entro otto giorni dalla scoperta. Tale Onere, soggetto a particolari termini di decadenza e di prescrizione, trova la sua ragion d'essere non soltanto nella esigenza di evitare che i rapporti negoziali restino per lungo tempo sospesi, ma anche, e soprattutto, per rendere piu agevole l'accertamento della sussistenza, della causa e della entita dei vizi. La decorrenza del termine della scoperta del vizio presuppone che questo sia occulto, cioe non riconoscibile, ne effettivamente conosciuto, al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il 'dies a quò coincide con la data in cui il compratore acquisisce la certezza effettiva e concreta del vizio, non essendo all'uopo sufficiente il semplice sospetto. Tuttavia, ogni ulteriore indagine sulla riconoscibilita del vizio, e quindi sulla tempestivita della denunzia di esso, va effettuata di volta in volta dal giudice in relazione al comportamento del compratore, nonche alle particolari circostanze nelle quali ogni singola vendita si conclude, e cio allo scopo di stabilire se, attese talune determinate modalita e condizioni, il vizio poteva essere rilevato dalla media degli uomini con l'impiego di un minimo di diligenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)