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Sez. 6, Sentenza n. 29554 del 08/07/2026 Ud. (dep. 04/08/2026) Rv. 290493-02

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Medico specializzando - Qualifica di pubblico ufficiale - Sussistenza - Ragioni - Foglio di obiettività - Natura di atto pubblico - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290493-02

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico specializzando, in ragione della natura del contratto di formazione medica specialistica stipulato, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con l'università, in cui è istituita la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte della rete formativa, nonché delle mansioni assunte, implicanti la partecipazione guidata alle attività mediche e la graduale assunzione di compiti assistenziali, sia pure con autonomia vincolata alle direttive del tutore. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che ha natura di atto pubblico il foglio di obiettività, facente parte della cartella clinica, compilato dal medico specializzando, posto che l'atto medico da lui compiuto e il documento che lo attesta costituiscono il portato della partecipazione congiunta del medico in formazione e del tutore).

Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 06/10/1997 num. 50 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 08/04/1998 num. 21, Direttive Commissione CEE 03/09/1998 num. 63 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 21/05/1999 num. 46, Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 37, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 38 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)