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Sez. 2, Sentenza n. 14659 del 27/08/2012 (Rv. 623921 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Tassatività degli atti interruttivi - Conseguenze - Opposizione alla domanda di usucapione abbreviata ed atto di intervento nel giudizio di opposizione - Interruzione del possesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623921-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto dall'art. 1165 all'art. 2943 cod. civ. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicchè non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacchè la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. Ne consegue che non può costituire atto interruttivo dell'usucapione l'opposizione alla domanda di usucapione abbreviata, né l'atto di intervento nel procedimento, non implicando tali atti una domanda diretta al concreto recupero del godimento del bene, in tesi posseduto e goduto in via esclusiva dai comproprietari che chiedono la declaratoria di usucapione contro gli altri comproprietari esclusi dal possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)