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Sez. 3, Ordinanza n. 14682 del 31/05/2025 (Rv. 674986-01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - IN GENERE | Art. 2914 c.c. - Cessione di contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2025-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674986-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - IN GENERE

L'art. 2914 c.c. non è applicabile alla cessione del contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite (cioè della mera posizione contrattuale che, di per sé, non è un bene pignorabile), in quanto tale disposizione riguarda la cessione dei crediti, anche futuri, oggetto di pignoramento, salva l'ipotesi in cui la cessione del contratto implichi anche quella di determinati crediti, già sorti o anche futuri ed eventuali, purché derivanti dalle attività di adempimento del contratto riconducibili alla sola parte cedente e realizzate prima della cessione.

Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)