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REGOLAMENTO (CEE) N. 1111/77 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che la recante espansione, in vari Stati membri della Comunità, dell'industria produttiva di sciroppo di glucosio ad alto tenore di fruttosio, in appresso denominato «isoglucosio», rende necessaria l'adozione di misure comuni applicabili a detto prodotto; che, tenuto conto sia dei prodotti di base dai quali l'isoglucosio è ottenuto sia del suo impiego, è opportuno riunire tali misure in un regolamento specifico;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse secondo i prodotti; che l'isoglucosio è un prodotto agricolo trasformato ottenuto, in genere, dall'amido trasformato in glucosio; che l'isoglucosio è un prodotto direttamente sostitutivo dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione della barbabietola o della canna da zucchero;

considerando che l'attuazione di un mercato unico dell'isoglucosio per la Comunità implica l'istituzione di un regime comune degli scambi alla frontiera esterna della medesima; che un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo sulle importazioni provenienti dai paesi terzi e la possibilità di concedere una restituzione per le esportazioni la detti paesi; che è inoltre opportuno tener conto della necessità di garantire una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria di cui trattasi;

considerando che, a complemento del sistema suindicato, occorre prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire costantemente il movimente degli scambi con i paesi terzi per poterne valutare l'evoluzione e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che, a tal fine, è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione, accompagnati dalla prestazione di una cauzione a garanzia del compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera esterna della Comunità; che tuttavia il meccanismo dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, rivelarsi inoperante; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti saranno stati aboliti, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'isoglucosio è un prodotto di sostituzione in concorrenza diretta con lo zucchero liquido il quale, come ogni zucchero di barbabietola o di canna, è soggetto a severe restrizioni di produzione; che l'isoglucosio trae da questo fatto un vantaggio economico e, date le eccedenze di zucchero esistenti nella Comunità, rende perciò necessario esportare nei paesi terzi quantitativi di zucchero corrispondenti; che occorre pertanto prevedere un adeguato regime di contributi gravanti sulla produzione dell'isoglucosio, per la copertura parziale degli oneri all'esportazione;

considerando che l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che occorre quindi rendere applicabili all'isoglucosio le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che il regime di contributi istituito dal presente regolamento è complementare del regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 (4); che pertanto il contributo gravante sulla produzione dell'isoglucosio deve essere assimilato al contributo di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e costituisce quindi una risorsa propria della Comunità ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità5;

considerando che il passaggio al regime instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che a tal fine possono rendersi necessarie alcune misure transitorie; che occorre pertanto prevedere la possibilità di adottare misure adeguate;

considerando che le misure comuni per l'isoglucosio devono tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le disposizioni comuni per l'isoglucosio comportano un regime di contributi gravanti sulla produzione e disciplinano i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

17.02 D I * Isoglucosio *

17.05 C I * Isoglucosio aromatizzato o colorito * Ai sensi del presente regolamento, si intende per isoglucosio lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio, contenente in peso, allo stato secco:

— almeno il 10 % di fruttosio e,

— globalmente, almeno l'1 % di oligosaccaridi e di polisaccaridi.

Titolo 1. Regime degli scambi con i paesi terzi

Art. 2

1.

Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

L'eventuale fissazione anticipata della restituzione viene menzionata nel titolo che serve di giustificazione alla medesima. Il titolo è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla prestazione di una cauzione che garantisce l'impegno di importare od esportare durante il periodo di validità del titolo ed è incamerata in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei titoli stessi, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Art. 3

1.

All'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 viene riscosso un prelievo composto di un elemento mobile e di un elemento fisso. L'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di materia secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione stabilito a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3330/74 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento stesso, ed è applicabile a decorrere dal primo di ogni mese.

L'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di materia secca, a un decimo dell'importo fisso che è stato stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/767, per la fissazione del prelievo all'importazione per i prodotti della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune.

2. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.

3. Se necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

4. I prelievi previsti dal presente articolo sono fissati mensilmente dalla Commissione.

Art. 4

1. Può essere prevista una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1. L'importo della restituzione è stabilito per 100 chilogrammi di materia secca tenendo conto, in particolare:

  1. a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune,

  2. b) della restituzione alla produzione eventualmente concessa per il prodotto di base utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera a),

  3. c) del contributo gravante sulla produzione, di cui all'articolo 9,

  4. d) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

2.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene concessa a richiesta dell'interessato.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 12. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

3.

La restituzione da applicare è quella valida il giorno dell'esportazione.

Tuttavia può essere decisa la fissazione anticipata della restituzione, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

4. In caso di urgenza assoluta la Commissione può, dopo aver esaminato la situazione in base a tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, decidere di sospendere, per i prodotti in questione, la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. Le domande di titolo abbinate a fissazione anticipata presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Art. 5

Nella misura necessaria alla corretta applicazione delle misure comuni per l'isoglucosio, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 6

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2.

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale sui prodotti di cui all'articolo 1,

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Art. 7

1.

Se il mercato comunitario d'uno dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni capaci di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono di immediata applicazione. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in merito entro ventiquattro ore dalla ricezione della stessa.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o annullare la misura in causa.

Titolo II. Regime dei contributi

Art. 8

1. Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano ai periodi corrispondenti alle campagne saccarifere 1977/1978 e 1978/1979.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1979 il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.

Art. 9

1. Gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio un contributo gravante sulla produzione.

2.

L'importo del contributo gravante sulla produzione è pari, per 100 chilogrammi di materia secca, all'importo del contributo gravante sulla produzione di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74 per lo stesso periodo d'applicazione di quest'ultimo importo.

Tuttavia, per il periodo 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978, l'importo del contributo di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi di grammi di materia secca. Si applica questo importo di 5 unità di conto quando il contributo gravante sulla produzione di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74 è superiore, nello stesso periodo, a 5 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Titolo III. Disposizioni generali

Art. 10

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Art. 11

1. È istituito un comitato di gestione per l'isoglucosio, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Art. 12

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

3.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione; tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Art. 13

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Art. 14

Le disposizioni relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 15

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, fabbricate o ottenute da prodotti non contemplati all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.