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Disposizioni in materia di finanza locale

Testo in vigore al

Art. 26

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51.

2. I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1 ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.4

3. Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, puo' elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.4

Art. 27

1. In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e' provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

  1. a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle regioni alle aziende di trasporto;

  2. b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai comuni e dalle province alle aziende di trasporto;

  3. c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. L'importo di cui alla lettera a) del comma precedente e' finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge. Per i comuni e le province l'importo di cui alla lettera b) del precedente comma e' finanziato mediante le riduzioni concernenti le perdite e i contributi delle aziende di trasporto di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 5 del presente decreto e mediante il versamento al Fondo dell'importo corrispondente alle erogazioni spettanti agli enti locali ai sensi del quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

3. L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

Art. 27-bis

1. Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonche' dai loro consorzi e associazioni e dalle comunita' montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 27-ter

1. In attesa dell'emanazione della normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente i principi e le procedure per la determinazione dei contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale, acconti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi sopramenzionati.

2. Detti acconti sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposti dai comuni e dalle province per l'esercizio 1981, nonche' delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

3. Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26.

Art. 27-quater

1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese".
E' soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151
.

Art. 27-quinquies

1. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 e' determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1981, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

2. A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 27-sexies

1. Nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, si deve tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo.

2. I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento ed e' estesa agli acquedotti in concessione privata.

Art. 27-septies

1. Le aziende in pareggio delle regioni, delle province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione dei servizi di pubblica utilita', possono contrarre, previa formale deliberazione dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia reale sul patrimonio loro assegnato.

Art. 27-octies

1. L'espressione "successive variazioni esecutive a norma di legge", di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.

2. Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il termine perentorio del 30 aprile 1982.

Art. 27-nonies

1. A partire dall'esercizio 1982, il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali e' sottoposto all'esame di un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

2. I componenti il collegio dei revisori dei conti debbono in ogni caso essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli degli enti proprietari.

3. Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.

4. I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto.

5. Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarita' contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonche' di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti.

6. Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una societa' di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

7. Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e dei certificatori o societa' di certificazione, di cui al sesto comma, non possono essere discusse e deliberate dai consigli degli enti proprietari ove non siano adeguatamente motivate e corredate dagli specifici titoli e requisiti professionali.

Art. 28

1. Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 29

1. Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 30

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 e' prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.2

3. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.2

Art. 31

1. Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sara' determinato per la regione Sardegna con le modalita' previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformita' di quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo e' assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

Art. 33

1. Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

2. La predetta somma e' cosi' ripartita fra le camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

3. Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti, dall'art. 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.2

Art. 34

1. A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure:

  1. 1) ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.

2. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1987 n. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 OTTOBRE 1987, n. 435;

4. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Art. 35

1. I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' Limitata, di cui all'art. 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

  1. a) atti di societa' non quotate in borsa, L. 20.000;

  2. b) atti di societa' con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, e' elevata a L. 5.000.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

  1. a) atti costitutivi e statuti . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 b) bilanci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 c) altri atti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.0002

3. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 36

1. Per l'anno 1982 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

2. Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'.

Art. 36-bis

1. Ai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.

2. In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta trimestralita' dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai comuni di cui al primo comma puo' essere erogata anche in pendenza della deliberazione del conto consuntivo 1979.

3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi.

Art. 36-ter

1. Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis e 12 del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonche' i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania e della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980.