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Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 18/05/1971 (Rv. 351788 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DELLE INFERMITA DENUNCIATE IN SEDE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351788-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DELLE INFERMITA DENUNCIATE IN SEDE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*

In materia di previdenza sociale se pur debba escludersi, al tempo del procedimento amministrativo, il carattere invalidante delle infermita denunciate o, comunque accertate, tuttavia nella successiva Sede giudiziaria, ove siasi verificato un aggravamento delle infermita stesse, che secondo la scienza medica, costituisca il naturale sviluppo del processo patologico gia in atto, compreso nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita denunciate ed accertate in Sede amministrativa, si puo e si deve procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che dalle infermita stesse deriva alla capacita di guadagno dell'assicurato, tenendo conto della situazione patologica esistente al momento in cui l'aggravamento viene accertato in Sede giudiziaria. Peraltro, nella ipotesi in cui il grado di invalidita e della relativa incapacita di guadagno nella misura richiesta dalla legge per la concessione della pensione di invalidita si fosse verificata e venisse accertata nel corso del giudizio, e prima del maturarsi dei limiti di eta per la pensione di vecchiaia dell'assicurato, la decorrenza della pensione va stabilita, ai sensi dell'art 18 del DPR 27 aprile 1968, n 488, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le dette condizioni si sono verificate. (Conf 3019'69, mass n 342919).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)