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Sez. L, Sentenza n. 5823 del 06/11/1982 (Rv. 423569 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORI DISCONTINUI - LAVORO STRAORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423569-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORI DISCONTINUI - LAVORO STRAORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Anche per gli addetti ai lavori discontinui può configurarsi lavoro straordinario, da compensarsi con maggiorazione rispetto a quello ordinario, quando, nonostante la discontinuità, sottratta al regime dell'orario legale, sia tuttavia convenzionalmente fissato un preciso orario di lavoro e sia concretamente superato tale limite massimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)