Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 03/07/1968 (Rv. 334460 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - ATTO COSTITUTIVO - DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE - LIMITAZIONE DELLA GENERALE CAPACITA GIURIDICA E DI AGIRE - ESCLUSIONE - MANCAMENTO DELLO SCOPO SOCIALE - IRRILEVANZA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - ATTO COSTITUTIVO - DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE - LIMITAZIONE DELLA GENERALE CAPACITA GIURIDICA E DI AGIRE - ESCLUSIONE - MANCAMENTO DELLO SCOPO SOCIALE - IRRILEVANZA.*
Non avendo la legge stabilito delle specifiche limitazioni, le societa hanno capacita giuridica e capacita di agire generale, talche la Determinazione dell'oggetto sociale nell'atto costitutivo non comporta alcuna limitazione alla capacita delle societa stesse queste, pertanto, rimangono capaci anche se trascendono e perfino se tradiscono il loro scopo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)