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Sez. 1, Ordinanza n. 4051 del 23/02/2026 (Rv. 677081-01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Controversie in tema di tutela del consumatore - Natura vessatoria di clausole contrattuali - Onere della prova della qualità soggettiva - In capo al consumatore - Fondamento - Conseguenze in tema di fideiussione. FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677081-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale

qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)