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Sez. 3, Sentenza n. 26492 del 20/01/2015 Ud. (dep. 24/06/2015) Rv. 264300 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA - DIFFUSIONE DI UNA MALATTIA DELLE PIANTE O DEGLI ANIMALI | Reato di evento - Punibilità a titolo di tentativo - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264300-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA - DIFFUSIONE DI UNA MALATTIA DELLE PIANTE O DEGLI ANIMALI

Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il tentativo essendo addebitata all'imputato una condotta colposa per omessa sorveglianza dell'allevamento che aveva provocato la diffusione tra gli animali della brucellosi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 500

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)