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Sez. L, Sentenza n. 20484 del 25/07/2008 (Rv. 604543 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto di lavoro - Credito del lavoratore - Fatti costitutivi - Principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità del mezzo - Conoscenza esclusiva da parte del datore di lavoro - Conseguenza - Onere della prova - Del datore di lavoro - Prova negativa - Fattispecie in tema di premio di produttività aziendale legato al conseguimento, da parte dell'azienda, di positivi risultati economici.
Stato
decisa il 2008-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604543-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa (nel caso di specie, relativo al riconoscimento del premio di produttività in relazione ai positivi risultati economici dell'impresa, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito aveva valutato che l'andamento dell'azienda rientrava tra gli elementi suscettibili di conoscenza solo da parte dell'imprenditore, sul quale, pertanto, incombeva il relativo onere probatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)