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Sez. T, Sentenza n. 19837 del 15/06/2026 (Rv. 679360-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Accertamento a seguito di verifica con accesso presso il contribuente - Termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del verbale - Necessità - Limiti - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679360-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in caso di accertamento effettuato a seguito di verifica con accesso presso il contribuente, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, al fine di consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste, non potendo emettere l'atto impositivo prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza, e tale garanzia

procedimentale opera indipendentemente dalla qualificazione formale dell'atto adottato, anche quando il provvedimento sia costituito da un avviso di liquidazione correlato alla riqualificazione dell'operazione in base ai fatti emersi dall'accesso, trattandosi di garanzia connessa alla natura invasiva dell'attività istruttoria e non alla qualificazione formale dell'atto conclusivo.

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)