Sez. 3, Sentenza n. 22925 del 13/12/2012 (Rv. 625109 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Contenuto e limiti - Citazione del fallito notificata al curatore - Effetti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ
Per effetto del fallimento l'imprenditore non perde completamente ed a tutti gli effetti la capacità di stare in giudizio, ma solo riguardo alla massa dei creditori. Ciò vuol dire che se il fallito viene convenuto in giudizio personalmente, con atto di citazione notificato al curatore, non ricorre né una causa di interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ., né un'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma solo una causa di nullità della citazione, che resta sanata nel caso di mancata impugnazione della sentenza sfavorevole al fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)