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Sez. 3, Sentenza n. 255 del 10/01/2008 (Rv. 601222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Surrogazione o regresso dell'INAIL - Limiti - Estensione al danno biologico e al danno morale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell'INAIL - sia in caso di azione di regresso, di cui agli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, sia in caso di azione in surroga di cui all'art. 1916 cod. civ. - solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del codice civile; il predetto ente non può, invece, aggredire le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici, in virtù della giurisprudenza della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 319 del 1989, n. 356 del 1991 e n. 485 del 1991.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)