Sez. 5, Sentenza n. 29828 del 13/03/2015 Ud. (dep. 10/07/2015) Rv. 265150 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - FORME PARTICOLARI | Notifica al difensore domiciliatario effettuata a mezzo fax - Mancato perfezionamento per mutamento del numero di fax non tempestivamente comunicato all'autorità procedente - Nullità - Esclusione - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - FORMA - FORME PARTICOLARI
È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria procedente le variazioni intervenute per consentire la regolarità della notifica, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio. Pertanto, non sussiste alcuna nullità nel caso in cui la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata a mezzo fax, al difensore di fiducia domiciliatario non si perfezioni in ragione dell'omessa comunicazione del mutamento di numero di fax.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)