Sez. L, Sentenza n. 1445 del 25/02/1983 (Rv. 426274 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE DI VECCHIAIA - DETERMINAZIONE - INDENNITÀ PER RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE DI VECCHIAIA - DETERMINAZIONE - INDENNITÀ PER RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della Determinazione della pensione di vecchiaia degli autoferrotranvieri, non è computabile l'indennità per rimborso dell'imposta di ricchezza mobile, atteso che la pattuizione collettiva che la prevede, in quanto volta ad esonerare il lavoratore dall'assoggettamento alla rivalsa del datore di lavoro, sostituto d'imposta, è nulla per violazione della norma di cui allo art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645. (Conf 6286/81, mass n 417087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)