Sez. L, Sentenza n. 2876 del 29/04/1980 (Rv. 406623 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE PREVISTO DALL'ART 25 DELLA LEGGE N 457 DEL 1972 - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE PREVISTO DALL'ART 25 DELLA LEGGE N 457 DEL 1972 - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art 25 della legge 8 agosto 1972 n 457 compete ai lavoratori agricoli a tempo determinato che, esclusivamente in tale qualita, abbiano effettuato almeno centocinquantuno giornate lavorative nel corso dell'anno solare. Ai fini del raggiungimento di questo minimo, non e consentito computare - in aggiunta delle giornate lavorate nella qualita anzidetta - anche quelle lavorate con rapporto a tempo indeterminato, in quanto la norma dell'art 3, primo comma, del DPR 3 dicembre 1970 n 1049 (secondo cui 'i periodi di occupazione coperti da Assicurazione contro la disoccupazione per periodi di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attivita non agricole sono cumulabili agli effetti del conseguimento della relativa indennità ) e, in ragione della natura e della ratio di essa, insuscettibile sia d'interpretazione analogica che d'interpretazione estensiva.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, DPR 03/12/1970 num. 1049 art. 3, Legge 08/08/1972 num. 457 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)