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Sez. 1, Sentenza n. 853 del 11/03/1976 (Rv. 379521 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - GIUDIZI PER RECUPERARE CREDITI DEL FALLITO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - CONTENUTO - TIPO SPECIFICO DI TUTELA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379521-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - GIUDIZI PER RECUPERARE CREDITI DEL FALLITO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - CONTENUTO - TIPO SPECIFICO DI TUTELA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Allorche il curatore sottopone al giudice delegato una situazione creditoria del fallito e chiede l'autorizzazione a stare in giudizio per recuperare il credito, l'autorizzazione cade sulla situazione in se considerata e non si limita ad investire un tipo specifico di tutela giudiziaria, quale ad esempio il procedimento monitorio anziche quello ordinario, anche quando possa esperirsi una determinata Azione speciale in alternativa a quella comune (quale, ad esempio, l'Azione cambiaria rispetto all'Azione causale), salvo il caso che si tratti di agire con mezzi processuali del tutto speciali la cui tipicita comporta una specificazione di responsabilita, come un sequestro conservativo o giudiziario, per i quali il curatore va espressamente autorizzato.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)