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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 138 Omesso impedimento di reati militari

1. Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, e' punito:

  1. 1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato e' stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;

  2. 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.

2. Se il colpevole e' il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, superiore in comando o piu' anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice puo' diminuire la pena.

3. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.

Sezione V. Della ubriachezza in servizio

Art. 139 Nozione del reato e circostanze aggravanti

1. Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, e' colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. Se il fatto e' commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.

3. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacita' di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.

Capo II. Dei reati contro militari in servizio

Art. 140 Forzata consegna

1. Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

2. Se il fatto e' commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena e' della reclusione militare da due a sette anni.

3. Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata.

Art. 141 Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta

1. Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 142 Violenza a sentinella, vedetta o scolta

1. Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 143 Resistenza alla forza armata

1. Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

2. Se la violenza o la minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.

3. Se la violenza o minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, ancorche' senza uso di armi, la pena e' della reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 144 Circostanze aggravanti

1. Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene, stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

Art. 145 Impedimento a portatori di ordini militari

1. Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 146 Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri

1. Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Capo III. Dei reati di assenza dal servizio alle armi

Sezione I. Dell'allontanamento illecito

Art. 147 Nozione del reato, sanzione penale

1. Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta; senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

Sezione II. Della diserzione

Art. 148 Nozione del reato; sanzione penale

1. Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

  1. 1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

  2. 2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.35

Art. 149 Casi di diserzione immediata

1. E' considerato immediatamente disertore:

  1. 1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;

  2. 2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

  3. 3° il militare, che evade mentre e' in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

  4. 4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

  5. 5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

2. Il disertore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.

3. Nei casi indicati nei numeri 2°, e 3°, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.

Art. 150 Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo

1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata.

2. Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla meta', quando la diserzione e' commessa da tre o piu' militari, previo accordo.

3. Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento e' sempre della meta' per i capi, promotori od organizzatori.

Sezione III. Della mancanza alla chiamata

Art. 151 Nozione del reato: sanzione penale

1. Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

2. La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

3. Se la chiamata alle armi e' fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 152 Circostanza aggravante: passaggio all'estero

1. Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata.

Art. 153 Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire

1. Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, e' considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla meta'.

Sezione IV. Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza

Art. 154 Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza

1. Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

  1. 1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta';

  2. 2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta'.

Art. 155 Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata

1. Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata e' punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.

Art. 156 Rimozione

1. La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.

Capo IV. Della mutilazione e della simulazione d'infermita'

Art. 157 Procurata infermita' a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare

1. Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2. Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

Art. 158 Procurata infermita' a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare

1. Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o menoma la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

3. Se dai fatti indicati nei commi precedenti e' derivata inabilita' permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.