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Sez. L, Sentenza n. 1995 del 16/05/1977 (Rv. 385726 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA PER LE LAVORATRICI DELL'AGRICOLTURA - DETERMINAZIONE PROVVISORIA EX ART 16 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 ED ART 3 DELLA LEGGE N 457 DEL 1972 - DIRITTO AL CONGUAGLIO - SUSSISTENZA - DECORRENZA DELL'INTEGRAZIONE - DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PREDETTE LEGGI.*
Stato
decisa il 1977-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385726-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA PER LE LAVORATRICI DELL'AGRICOLTURA - DETERMINAZIONE PROVVISORIA EX ART 16 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 ED ART 3 DELLA LEGGE N 457 DEL 1972 - DIRITTO AL CONGUAGLIO - SUSSISTENZA - DECORRENZA DELL'INTEGRAZIONE - DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PREDETTE LEGGI.*

Gli artt 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1971, n 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, e 3 della legge 8 agosto 1972, n 457, recante miglioramenti ai trattamenti previdenziali e assistenziali nonche Disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, rimandano, ai fini del calcolo dell'indennita di maternita per le lavoratrici della agricoltura, alle retribuzioni medie dei lavoratori agricoli determinate dai decreti ministeriali di cui all'art 28 del DPR 27 aprile 1968, n 488, fissandone intanto misure provvisorie suscettibili di conguaglio in forza dei decreti suddetti che, una volta emanati, integrano tali leggi dalle rispettive date di entrata in vigore.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)