Sez. 5, Sentenza n. 26918 del 15/12/2006 (Rv. 595107 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | IVA - Sanzioni amministrative - Inapplicabilità ex art. 52, commi secondo e terzo, della legge n. 413 del 1991 - Diversità di regime - Portata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale per IVA, l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, disposta dal secondo comma dell' art. 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concerne esclusivamente l'ipotesi, menzionata nel primo comma dello stesso articolo, di definizione "ai sensi degli artt. 44 e 49" dell'imposta cui le stesse (come "gli interessi di mora") accedono, mentre, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la definibilità delle "sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta" è condizionata alla presentazione di una "apposita istanza" all'Ufficio, ossia di una istanza distinta e diversa da quella presentata per la definizione di cui agli artt. 44 e 49, nonché al versamento della somma fissa indicata nella norma "per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni".
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)