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Sez. 2, Sentenza n. 4610 del 16/01/2026 Cc. (dep. 03/02/2026) Rv. 289388-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Gravi indizi di colpevolezza - Rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza a seguito di giudizio immediato - Preclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289388-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, l'emissione del decreto di giudizio immediato per "evidenza della prova", ai sensi dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., preclude il riesame dei gravi indizi di colpevolezza, in carenza di elementi nuovi sopravvenuti, idonei a modificare la valutazione già effettuata, essendo fondato su una delibazione di merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento della gravità indiziaria. (Conf.: Sez. 1, n. 880 del 1995, Rv. 200774-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)