Sez. 1, Sentenza n. 4751 del 10/03/2015 (Rv. 634484 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Polizza fideiussoria - Cessazione degli effetti del contratto ex art. 83 del d.P.R. n. 449 del 1959 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'art. 83 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, utilizzabile "ratione temporis", secondo il quale, in caso di liquidazione coatta amministrativa di compagnia assicuratrice, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, non si applica alla polizza fideiussoria, differenziandosi quest'ultima dai primi sia sotto il profilo funzionale, in quanto diretta non tanto alla copertura di un rischio ma specialmente a garantire al beneficiario l'adempimento degli obblighi assunti dal contraente, sia come disciplina, attesa l'irrilevanza delle modifiche del rischio assunto e l'esperibilità dell'azione di regresso.
Riferimenti normativi: DPR 13/02/1959 num. 449 art. 83, Cod. Civ. art. 1902 com. 2, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 78, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 169, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)