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Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

Testo in vigore al

Art. 33 Modalita' di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri

1. Al fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresi' comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti.

2. che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformita' alle leggi dello Stato di appartenenza.

Art. 34 Modalita' di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti Documentazione

1. Al fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attivita' giornalistica nell'ultimo biennio.

2. Coloro che esplicano la propria attivita' con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.

3. I collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed il Consiglio regionale o interregionale puo' richiedere gli ulteriori elementi che riterra' opportuni in merito all'esercizio dell'attivita' giornalistica da parte degli interessati.

4. Coloro i quali svolgono attivita' di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

5. Il Consiglio regionale o interregionale puo' richiedere gli ulteriori elementi che riterra' opportuni in merito all'esercizio dell' attivita' giornalistica da parte degli interessati.

Art. 35 Registro dei praticanti

1. Il registro del praticanti di cui all'art. 33 della legge e' istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

2. Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale e' avvenuta nonche' la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

Art. 36 Iscrizione nel registro del praticanti

1. Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attivita' previste dall'art. 31 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

2. Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

3. Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

Art. 37 Esame di cultura generale

1. Le prove dell'esame previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge, per la iscrizione nel registro dei praticanti, sono, scritte ed orali.

2. La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

3. Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attivita' giornalistica.

4. Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

5. La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualita'. In particolare e' richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

  1. a) principi di diritto costituzionale;

  2. b) nozioni di storia del ventesimo secolo;

  3. c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;

  4. d) elementi di geopolitica;

  5. e) il sindacalismo ieri ed oggi;

  6. f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;

  7. g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;

  8. h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;

  9. i) i piu' importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi.

Art. 38 Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovra' aver luogo la prova scritta. La deliberazione e' immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi la nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 33 della legge.

3. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

4. Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, Iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

5. Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Art. 39 Ammissione all'esame di cultura generale

1. I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma.

2. Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36 la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.

3. Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di eta' alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

Art. 40 Modalita' di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale

1. Per lo svolgimento dell'esame di cultura, generale si osservano le disposizioni degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

2. L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento dell'esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti dandogliene immediata comunicazione.

Art. 41 Pratica - Decorrenza e durata

1. La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di Interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.

2. Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione e' notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali e' svolta la pratica.

3. La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un'effettiva attivita' nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge.

4. Il praticantato puo' svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilita' della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista.

5. Le modalita' di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale.

6. Puo' essere, ammesso a sostenere l'esame di idoneita' professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edile all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e cio' anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Art. 42 Divieto di iscrizione in piu' registri Trasferimenti - Comunicazioni

1. Il praticante non puo' essere contemporaneamente iscritto in piu' registri.

2. Il praticante e' tenuto a comunicare Immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

3. In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli articoli 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

4. Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attivita' giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a questo ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

Art. 43 Dichiarazione di compiuta pratica

1. La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attivita' svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneita' professionale del praticante.

2. Ove la pratica sia stata svolta presso piu' pubblicazioni, la dichiarazione e' rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attivita'.

3. Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge.

Art. 44 Prova di idoneita' professionale

1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste:

  1. a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

  2. b) nello svolgimento di una prova di attualita' e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato e' tenuto a rispondere per iscritto;

  3. c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura- spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.

Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi;

2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare e' richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

  1. a) elementi di storia del giornalismo;

  2. b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;

  3. c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

  4. d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;

  5. e) etica professionale;

  6. f) i media nel sistema economico italiano.

3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualita', liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta puo' essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi puo' prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacita' di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.

Art. 44-bis (Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilita' dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell' ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita' dell' elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonche' a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformita' di carattere e di spaziatura.

2. Le modalita' tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16.

Art. 45 Sessioni e commissioni

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneita' professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attivita' presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attivita'.

3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilita' a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formu- late dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonche' direttamente dai consiglieri nazionali.

6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

7. La commissione non puo' esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unita'. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, e' presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarita' della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione puo' essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate a tutti i consigli regionali o interregionali.

13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.

Art. 46 Ammissione alla prova di idoneita' professionale

1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneita' professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o piu' testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.

2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda e' costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione e' annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.

4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.

5. Alla domanda va altresi' allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato puo' altresi' indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

8. Ai candidati inclusi nell'elenco e' data comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.

Art. 47 Identificazione dei candidati

1. I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.

Art. 48 Svolgimento della prova scritta

1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione puo' fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si e' data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, da' lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni e' fatta menzione nel verbale.

3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si da' inizio alla prova di esame.

4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali e' affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

6. I candidati , ove non si avvalgono della facolta' di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'eleborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, ne' portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonche' mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria. 12

6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta.
Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44,comma 1.

6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.

6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalita' previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalita' operative di cui al comma 7. In ogni caso non e' concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.

7. E' escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarita' dell'esame.

8. L'esclusione e' disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.))

Art. 49 Termine della prova e consegna dei lavori

1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avra' indicato il proprio nome cognome e residenza.

2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione.
Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.

4. Il lavoro e' consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.

5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.

Art. 50 Revisione dei lavori (Valutazione dei lavori)

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, puo' essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

2. Verificata la integrita' dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonche' su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui e' dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima e' riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazione espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. E' pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco e' sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Art. 51 Ammissione alla prova orale

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50.

2. A ciascuno degli ammessi e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.

Art. 52 Svolgimento della prova orale. Giudizio finale

1. La prova orale e' pubblica.

2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale.
Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva fi- nale e la dichiarazione di idoneita' o non idoneita' all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonche' le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta.
Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.