Sez. 5, Sentenza n. 2276 del 19/12/1985 Cc. (dep. 07/02/1986) Rv. 171880 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - CAPACITÀ E COSTITUZIONE DEL GIUDICE - SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ - ORDINANZA - APPLICABILITÀ DELLA MEDESIMA DISCIPLINA - MANCANZA DELLA MENZIONE DELL'AUTORITÀ E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE NELLA COPIA DELL'ORDINANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OMISSIONE PER MERA DIMENTICANZA DELLA CANCELLERIA.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - CAPACITÀ E COSTITUZIONE DEL GIUDICE - SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ - ORDINANZA - APPLICABILITÀ DELLA MEDESIMA DISCIPLINA - MANCANZA DELLA MENZIONE DELL'AUTORITÀ E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE NELLA COPIA DELL'ORDINANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OMISSIONE PER MERA DIMENTICANZA DELLA CANCELLERIA.*
In applicazione della medesima disciplina prevista per la sentenza, la Mancanza della menzione della autorità che abbia pronunziato l'ordinanza e la Mancanza di sottoscrizione da parte del giudice o dei giudici che abbiano integrato il collegio non costituiscono causa di nullità quando non attengano al provvedimento originale, bensì solo alla copia di esso. (nella specie, relativa a copia, notificata ex art. 151 cod. proc. pen., di provvedimento in cui l'omissione era dovuta a mera dimenticanza dell'ufficio di cancelleria, la suprema Corte ha affermato che ogni incertezza derivante dall'omissione poteva essere agevolmente eliminata attraverso l'esame dell'originale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)