Sez. 3, Sentenza n. 9295 del 26/06/2002 (Rv. 555358 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Clausola penale - Esclusione - Fondamento - Regime antecedente alla introduzione dell'art. 1469 bis cod. civ..
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
La clausola penale non deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; infatti, con tale clausola i contraenti disciplinano gli effetti dell'inadempimento e quindi non introducono limitazioni all'esercizio della tutela processuale della parte bensì limitazioni di natura sostanziale che derivano dal contenuto del contratto (fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 1469 bis cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)