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Sez. U, Sentenza n. 6827 del 24/03/2014 (Rv. 629805 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Diffusione da parte degli organi di informazione di notizie erronee circa il contenuto di un provvedimento di un magistrato e lesive della sua onorabilità - Dichiarazioni rese ai "media" dall'interessato a difesa del proprio operato - Responsabilità disciplinare - Esimenti dello stato di necessità e/o dell'adempimento di un dovere - Configurabilità - Verifica "ex ante" delle alternative esperibili - Necessità.
Stato
decisa il 2014-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629805-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

La condotta con cui il magistrato, attraverso i "media", si difenda dall'attribuzione - frutto di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione - di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i suoi doveri e con l'immagine che ogni appartenente all'ordine giudiziario deve dare di sé, per la credibilità propria e della magistratura nel suo complesso, non viola di per sé, ma eventualmente solo per i mezzi concretamente usati, il valore costituzionale dell'imparzialità, al quale, anche sul piano dell'immagine, ogni magistrato deve sempre uniformarsi. Ne consegue che, nel caso il cui l'interessato, per difendersi, faccia ricorso ad interviste e comunicati stampa, la legittimità della sua condotta sul piano disciplinare, in relazione alla configurabilità delle esimenti dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere, deve essere valutata con un giudizio "ex ante" e in concreto che, avuto riguardo alle specifiche circostanze connotanti la lesione dell'onorabilità professionale del magistrato, non si limiti ad individuare le astratte alternative dallo stesso percorribili a tutela del proprio diritto, ma quali fossero gli effettivi risultati in tal modo conseguibili a questo fine.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 104 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Decreto Legisl. 24/02/2006 num. 109 art. 1 com. 2 lett. AA

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)