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Sez. 2, Sentenza n. 4779 del 16/02/1972 Ud. (dep. 03/07/1972) Rv. 121499 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DELLA CIRCOSTANZA EX ART 62 N 4 COD PEN - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121499-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DELLA CIRCOSTANZA EX ART 62 N 4 COD PEN - CRITERI.*

Ai fini di concedere o negare la circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen, nell'ipotesi di reato continuato, la valutazione del danno patrimoniale deve farsi con riferimento ai singoli episodi delittuosi, ma il beneficio non puo trovare applicazione ove la speciale tenuita del danno non ricorra in tutti i fatti unificati dal vincolo della continuazione o in rapporto alla violazione di maggiore gravita presa in considerazione per determinare la pena base.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)