Sez. 4, Sentenza n. 5473 del 19/05/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159429 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - DISCIPLINA DELLA PROVA.*
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - DISCIPLINA DELLA PROVA.*
Il caso fortuito, come tutte le altre cause di giustificazione, deve essere provato dall'imputato che lo allega; l'onus probandi dell'imputato perde però la sua Rilevanza quando la causa di giustificazione è riconosciuta dallo stesso giudice di merito, né quest'ultimo è vincolato dalla prova liberatoria dell'imputato, stante il principio del libero convincimento e della libertà di iniziativa delle prove riconosciuta al giudice penale. (V mass n 149774).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)