Sez. U, Ordinanza n. 22378 del 27/10/2011 (Rv. 619055 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Decreto ministeriale di revoca del commissario liquidatore - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Richiamo dell'art. 199 legge fall. alla disciplina prevista dall'art. 37 legge fall. per il curatore fallimentare - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ha carattere amministrativo ed a fronte di esso la posizione del commissario liquidatore non ha natura di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo; ne consegue che, nonostante il richiamo portato dall'art. 199 della legge fall. all'art. 37 della stessa legge (che, nella formulazione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ammette il reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore), la controversia relativa al menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 37, Legge Falliment. art. 199, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)