Sez. 2, Sentenza n. 2284 del 07/07/1972 (Rv. 359625 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE PROBATORIO.*
Le ammissioni del procuratore ad litem non possono valere come confessione e neppure possono essere assunte a fondamento di vere e proprie presunzioni, ma possono soltanto costituire materia di indizi, e in quanto tali essere utilizzati dal giudice come elemento ulteriore di convincimento. (Conf 1493'71, mass n 351827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)