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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 dicembre 1972, causa 7/72

Decisione
decisa il 1972-12-14
ECLI
ECLI:EU:C:1972:125

Epigrafe

Nella causa 7-72, BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, con sede in Mannheim, in persona degli amministratori sigg. H. Raiser e H. E. Kòbner, con gli avvocati A. Deringer, C. Tessin, H. J. Herrmann, J. Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. M. Baden, 1, boulevard Prince Henri, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rapprèsentata dal suo consigliere giuridico sig. E. Zimmermann, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. E. Reuter, 4, boulevard Rovai, convenuta, causa avente ad oggetto la riforma — e in subordine l'annullamento — della decisione adottata dalla Commissione il 25 novembre 1972 (IV/26.945/Boehringer) nella parte relativa all'ammenda inflitta alla ricorrente, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi (relatore), J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, giudici; avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Il 3 luglio 1969, un tribunale degli Stati Uniti infliggeva alla ditta Boehringer Mannheim GmbH un'ammenda di 80000 dollari per aver violato le leggi federali anti-trust, partecipando all'intesa internazionale della chinina. La ricorrente pagava l'ammenda l'11 luglio 1969.
paragrafo 3
Con decisione 16 luglio 1969, la Commissione delle Comunità europee infliggeva alla stessa impresa un'ammenda di 190000 unità di conto per il fatto che, partecipando all'intesa di cui sopra, essa aveva violato l'art. 85 del trattato CEE.
paragrafo 4
Con sentenza 15 luglio 1970, questa Corte riduceva l'ammenda a 180000 unità di conto (causa 45-69).
paragrafo 5
Con lettera 3 settembre 1969, la ricorrente chiedeva alla Commissione di detrarre l'importo dell'ammenda pagata negli Stati Uniti da quello dell'ammenda inflittale a norma dell'art. 15 del regolamento n. 17/62.
paragrafo 6
Nel ricorso presentato alla Corte, la Boehringer chiedeva che l'ammenda inflitta dalla Commissione venisse ridotta in proporzione di quella pagata negli Stati Uniti. Facendo presente di non aver adottato alcuna decisione in merito alla domanda inoltrata allo stesso scopo dalla ricorrente il 3 settembre 1969, la Commissione sosteneva che il ricorso era irrecevibile poiché la questione non costituiva oggetto della decisione impugnata. Nella sentenza, la Corte affermava che non si poteva tener conto della domanda «nell'ambito della presente controversia», in quanto l'ammenda inflitta negli Stati Uniti riguardava restrizioni della concorrenza «verificatesi al di fuori della Comunità».
paragrafo 7
Considerando che la Corte non aveva ritenuto doversi pronunziare definitivamente sulla domanda, la quale non era stata esaminata nel merito nella causa 45-69, la Commissione adottava su questo punto la decisione 25 novembre 1971 (GU n. L 282, pag. 46). Avverso questa decisione negativa, l'interessata ha proposto, il 10 febbraio 1972, il presente ricorso.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 9
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 18 ottobre 1972.
paragrafo 10
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 novembre 1972.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. Riformando la decisione della convenuta in data 25 novembre 1971 — IV/26.945/Boehringer — detrarre in tutto o in parte dall'ammenda inflittale dalla convenuta il 16 luglio 1969 — e ridotta dalla Corte con sentenza 15 luglio 1970 a 180000 unità di conto — l'ammenda di 80000 dollari inflittale il 3 luglio 1969 dalla US-District Court, Southern District Court of New York. In subordine: annullare la predetta decisione 25 novembre 1971 della convenuta. 2. Porre le spese a carico della convenuta.»
paragrafo 3
Nel controricorso, la convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— respingere il ricorso; — porre le spese a carico della ricorrente.»

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla questione del se il diritto comunitario consenta di tener conto di ammende inflitte da organi giurisdizionali di Stati terzi

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata ha violato il divieto di cumulo delle sanzioni, il quale costituisce un principio generale di diritto non scritto che va rispettato nell'applicare il diritto comunitario. Procedendo al raffronto delle legislazioni degli Stati membri, essa assume che la tutela contro la doppia sanzione è garantita da tutti gli ordinamenti giuridici considerati e si applica anche, sia pure in forma diversa, nei rapporti con gli ordinamenti giuridici stranieri. La ricorrente richiama in particolare il § 60, 3o comma, 1a frase, del codice penale tedesco, l'art. 138 del codice penale italiano, l'art. 68, 2o comma, del codice penale olandese, l'art. 692 del codice francese di procedura penale e l'art. 13 della legge belga 17 aprile 1878. Essa rileva che, nella sentenza 14-68 (Wilhelm), la Corte di giustizia ha affermato che, nel determinare una senzione, «un'esigenza generale di equità» implica che le istituzioni comunitarie tengano conto di tutte le «decisioni repressive anteriori». Il principio generale cui si riferisce questa sentenza non può avere portata limitata ai rapporti fra il diritto comunitario e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
paragrafo 2
L'argomento della convenuta secondo cui, nei rapporti con taluni paesi terzi, le sfere territoriali d'applicazione della sanzione non coincidono, è infondato e comunque non pertinente. Ai fini dell'applicazione del principio generale di cui sopra, è sufficiente che lo stesso fatto sia stato già colpito da una sanzione nell' ambito di un altro ordinamento giuridico.
paragrafo 3
La convenuta oppone che il principio dell'equità cui si riferisce la ricorrente è stato affermato dalla Corte, nella sentenza 14-68, tenuto conto della particolare situazione che può derivare dalla competenza concorrente degli Stati membri e della Comunità nell'ambito del mercato comune. Non si può quindi sostenere che il problema dell'applicazione di questo principio nei rapporti coi paesi terzi sia stato già risolto con la detta sentenza. territorio dello Stato, ma la pena inflitta all'estero è detratta, in caso di nuova condanna, dalla nuova pena. Negli altri quattro Stati membri, invece, una sentenza definitiva pronunciata all'estero osta all'inizio di un procedimento all'interno, qualora, essendo stato condannato, l'imputato abbia scontato la pena, ovvero sia intervenuta la prescrizione. Inoltre, in Francia, nel Belgio e nel Lussemburgo, l'applicazione del principio «non bis in idem» è temperata dal principio di territorialità: una condanna all'estero non esclude una nuova condanna nel paese, qualora l'infrazione sia stata quivi commessa. In tal caso è quanto meno dubbio che esista l'obbligo di computare la pena già inflitta all'estero. In ogni caso, il computo potrà farsi solo per le pene detentive, non già per quelle pecuniarie.
paragrafo 4
Tenuto conto della portata molto diversa del principio «non bis in idem» negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri, la convenuta ritiene che, a proposito del diritto fondamentale richiamato dalla ricorrente, non si possa parlare di tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Invano, quindi, la ricorrente deduce a sostegno della sua tesi la giurisprudenza della Corte relativa alla portata dei diritti fondamentali, tenuto conto altresì di quanto la Corte ha affermato nella sentenza 11-70 (Raccolta 1970, pag. 1125).
paragrafo 5
Nella replica, la ricorrente oppone che il ragionamento fondato dalla convenuta sulle differenze esistenti fra il sistema applicato in Italia e in Germania («non bis poena in idem») e quello degli altri quattro Stati membri («non bis in idem») porta al risultato che, di fronte alla garanzia giurisdizionale maggiore esistente in questi ultimi Stati, non può essere ammessa nell'ordinamento comunitario, come principio generale del diritto, la garanzia minore offerta dagli altri due Stati.
paragrafo 6
La Commissione non tiene assolutamente conto del principio dello scomputo, richiamato in subordine dalla ricorrente per il caso in cui il principio «non bis in idem» non trovi piena applicazione.
paragrafo 7
Sul piano internazionale, è possibile che gli Stati abbiano ancora legittimi motivi per subordinare il principio «non bis in idem» ai loro interessi sovrani; nulla di analogo autorizza invece l'esclusione del più limitato principio dello scomputo («non bis poena in idem»), fondato unicamente sui principi dell'equità e della proporzionalità delle pene. Nessun interesse sovrano della Comunità giustifica il fatto di escludere lo scomputo di una pena precedentemente irrogata per lo stesso fatto. Nell'ordine d'idee della sentenza 14-68, che pur negando l'obbligo di applicare il principio «non bis in idem» ha accolto il principio dello scomputo, un criterio generale di equità non può essere diversamente applicato a seconda della nazionalità. La convenzione del Consiglio d'Europa 28 maggio 1970, la quale prevede, all'art. 53, l'applicazione del principio «non bis in idem» — convenzione firmata, fra l'altro, da quattro Stati membri (Belgio, Italia, Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania) — prova l'esistenza, anche sul piano internazionale, di un comune convincimento giuridico. Va quindi riconosciuto che, quanto meno, il diritto comunitario dovrebbe ammettere lo scomputo delle pene anteriori, che costituisce la tutela di minore entità contro la doppia sanzione. Data l'importanza delle garanzie giurisdizionali di cui trattasi, è inammissibile ch'esse siano subordinate ad un'espressa statuizione del legislatore comunitario.
paragrafo 8
Nella controreplica, la convenuta sostiene che, nella ricerca dei principi giuridici generali, non si deve prendere in considerazione l'elemento minimo comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, bensì il principio più moderno. Questo è nella fattispecie il principio «non bis in idem», che garantisce del resto la migliore tutela del singolo. A torto quindi la ricorrente si basa sul principio dello scomputo in quanto elemento minimo comune. Nella sentenza 14-68, la Corte ha riconosciuto la liceità dei procedimenti paralleli, in sede comunitaria e in sede nazionale, per motivi legati alle particolari caratteristiche del diritto comunitario; essa non ha affatto respinto il principio «non bis in idem». Questo principio non riguarda, in campo internazionale, l'inizio di procedimenti paralleli, ma implica unicamente che una condanna all'estero avente forza di giudicato osta all'inizio di novi procedimenti nel territorio nazionale per lo stesso fatto, qualora la pena sia stata scontata all' estero. D'altra parte, la convenuta non vede perché il diritto comunitario e la sua applicazione dovrebbero subire una deroga, dal momento che dagli ordinamenti degli Stati membri non si ricava un principio comune siffatto, valido anche nell'ordinamento comunitario.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Sulla nozione di «medesimo fatto» o «medesima infrazione»

paragrafo 1
La ricorrente lamenta che la decisione impugnata non abbia considerato come una «medesima infrazione» un evento storicamente unitario, come la conclusione di un'intesa, ed abbia artificialmente separato, a seconda del paese in cui si sono verificati, i comportamenti derivanti dal relativo accordo. Questo modo di considerare le cose è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del trattato CEE, il quale vieta gli accordi che hanno lo scopo di limitare la concorrenza, «di per se stessi» e indipendentemente dai loro effetti. Anche la sanzione americana è stata irrogata in considerazione degli accordi restrittivi in sé, a prescindere dai loro effetti.
paragrafo 2
Secondo il diritto tedesco, aggiunge la ricorrente, si considera come una «stessa infrazione», ai sensi dell'art. 264 del codice di procedura penale, l'evento storicamente unitario. Anche se manca l'unità naturale del fatto, una pluralità di atti costituisce sempre un'unica infrazione, qualora i rapporti esistenti fra questi atti siano tali che, valutandoli separatamente si farebbe violenza alla natura giacchè si frazionerebbe un fenomeno unitario. Il diritto italiano prende in considerazione — per quanto riguarda l'obbligo di scomputare la pena anteriore — l'oggetto del giudizio, il quale non può essere altro che la stessa «azione o omissione» sulla quale il giudice si è pronunziato (art. 6 del codice penale).
paragrafo 3
Nella causa 14-68 la Corte, pur avendo accertato la differenza fra i criteri e le conseguenze del diritto comunitario delle intese e quelli del diritto delle intese degli Stati membri, ha tuttavia affermato che si doveva tener conto della sanzione anteriore.
paragrafo 4
È errata l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui, nell' infliggere l'ammenda alla ricorrente, la Commissione ha tenuto conto esclusivamente dell'applicazione dell'accordo d'esportazione in Italia e nel Belgio. Nessuna precisazione in tal senso è contenuta nella decisione 16 luglio 1969 e, d'altra parte, nel corso del procedimento 45-69, la convenuta ha lasciato intendere che anche l'applicazione dell'accordo al di fuori del mercato comune costituiva un'infrazione.
paragrafo 5
La convenuta procede ad un raffronto delle opinioni dominanti nei vari Stati membri sulla questione relativa al quando determinati atti vadano considerati come costitutivi di un «medesimo fatto» dal punto di vista penale, ed osserva che in proposito esistono differenze notevoli. Essa ritiene quindi che i confusi e divergenti principi elaborati in materia penale vadano applicati con estrema prudenza nel campo della concorrenza.
paragrafo 6
Le norme relative a quest'ultima, informate a principi che non sono universalmente ammessi, a differenza di quelli su cui è fondato il diritto penale, limitano i propri effetti alle restrizioni della concorrenza che si verificano in un determinato territorio. I partecipanti ad un'intesa internazionale si rendono necessariamente conto del fatto ch'essi contravvengono, col loro comportamento, alle leggi dei vari Stati che vietano tale comportamento.
paragrafo 7
Tenuto conto della territorialità del diritto della concorrenza, se i partecipanti ad un'intesa internazionale limitano, ad esempio, il gioco della concorrenza negli Stati Uniti e, al tempo stesso, nel mercato comune, si hanno due attività naturalmente distinte, che costituiscono distinte violazioni di due diverse categorie d'interessi protetti. In caso di violazione delle norme relative alla concorrenza sul piano internazionale, nessun giudice nazionale è competente a valutare il complesso degli effetti internazionali delle infrazioni e ad applicare le relative sanzioni. Al fine di tutelare la concorrenza sul piano internazionale, è quindi necessario che i partecipanti ad intese internazionali possano essere puniti ovunque, con le loro attività, essi hanno violato le norme vigenti in materia di concorrenza.
paragrafo 8
La decisione con cui la Commissione ha inflitto ammende ai partecipanti all'intesa internazionale della chinina si riferiva ad atti compiuti nel mercato comune, i quali hanno effettivamente limitato la concorrenza su questo mercato. Ciò che la Commissione ha punito con l'ammenda non è la sola stipulazione degli accordi; in effetti, essa ha considerato come infrazioni «la conclusione e l'applicazione» dei vari accordi, come risulta dall' art. 1 della decisione. Ora, questi atti restrittivi della concorrenza nel mercato comune non sono gli stessi sui quali il giudice americano ha fondato la sua sentenza.
paragrafo 9
Nella replica, la ricorrente sostiene in primo luogo che emerge chiaramente, dal testo della sentenza americana, che la sanzione inflitta negli Stati Uniti riguarda, almeno parzialmente, gli stessi fatti che la Commissione ha ritenuto dover punire con un'ammenda.
paragrafo 10
La ricorrente si oppone all'interpretazione restrittiva data dalla Commissione alla nozione di «medesimo fatto», interpretazione che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte (causa 14-68).
paragrafo 11
Le difficoltà relative alla definizione della suddetta nozione non possono giustificare il fatto che non si tenga conto il più largamente possibile delle sentenze pronunziate all'estero.
paragrafo 12
La ricorrente osserva infine ch'essa ha chiesto la detrazione dell'ammenda inflittale negli Stati Uniti solo in quanto i fatti puniti da quest'ammenda e da quella comunitaria siano identici, e cioè nella misura in cui il giudice americano ha irrogato sanzioni relative a fatti verificatisi nel mercato comune, e la Commissione ha a sua volta inflitto un'ammenda riguardante l'accordo per l'esportazione nei paesi terzi.
paragrafo 13
Nella controreplica, la convenuta oppone che la questione di cui sopra non è stata affatto risolta nella sentenza 14-68 in quanto, dato l'oggetto della domanda allora proposta, si poteva considerare pacifica l'identità del fatto, senza che la Corte dovesse pronunziarsi in particolare su questo punto.
paragrafo 14
Tenuto conto del fatto che un'intesa internazionale limita la concorrenza nel mercato mondiale per l'intera durata della sua validità, il considerare come un fatto unico tutti gli atti compiuti per dare attuazione ad un accordo del genere equivale — in mancanza di un organo internazionale competente a perseguire siffatte infrazioni — a favorire le intese internazionali. Poiché nel diritto penale — fatta eccezione per la Germania — la nozione di «fatto» è in genere restrittiva, e le norme in materia sono diverse nei vari Stati membri, non vi è alcun motivo di applicare ai partecipanti ad un'intesa internazionale le norme elaborate in campo penale al fine di evitare la doppia sanzione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Sulla questione del se il tribunale americano si sia basato su fatti identici a quelli considerati dalla Commissione come violazioni del trattato CEE

paragrafo 1
La ricorrente — contro l'affermazione di cui al punto 14 della decisione impugnata, secondo la quale il giudice americano si sarebbe basato in particolare sui punti f) e g) (accordo sulle cortecce, accordo per l'acquisto di scorte strategiche) del n. 14 dell'«indictment» (atto di rinvio a giudizio), punti che la Commissione non avrebbe considerato come infrazioni — sostiene che dal verbale del dibattimento non risulta alcunché atto a far ritenere che il giudice americano non abbia tenuto conto dei capi d'accusa nel loro complesso. Dei sette accordi particolari nominati nell'«indictment», solo gli ultimi due non sono menzionati nella decisione della Commissione 16 luglio 1969. Sarebbe quindi equo detrarre dall'ammenda inflitta dalla Commissione almeno i 5/7 dell'ammenda americana. La convenuta, inoltre, ha inflitto alla ricorrente, oltre ad un importo corrispondente alla sua quota, la somma di 70000 unità di conto in considerazione dell'influenza preponderante da essa esercitata sul mercato delle materie prime. Stando così le cose, si dovrebbero detrarre dall'ammenda i 6/7 dell'ammenda americana, la quale si riferisce appunto anche al mercato delle materie prime. La Corte, in sede di giurisdizione di merito, può procedere ad una siffatta detrazione.
paragrafo 2
La ricorrente chiede infine che sia versato agli atti il fascicolo della causa 45-69. La convenuta oppone che, a differenza del giudice americano, nell'infliggere l'ammenda essa non ha considerato come violazioni dell'art. 85 né gli accordi sulle cortecce e sull'acquisto di scorte strategiche, né l'aver praticato negli Stati Uniti prezzi di vendita particolarmente elevati. La Commissione ha inoltre indicato come termine delle infrazioni il febbraio 1965, non già la metà del 1966. Dalla decisione 16 luglio 1969 e dalla sentenza 45-69 si desume invece che l'ammenda inflitta dalla Commissione riguardava essenzialmente l'applicazione delle restrizioni previste dal gentlemen's agreement, cioè la protezione dei mercati, il sistema delle quote e il divieto per i fabbricanti francesi di produrre chinidina sintetica.
paragrafo 3
Benché il gentlemen's agreement sia stato del pari menzionato nelle requisitorie dinanzi al giudice americano, è inammissibile che le clausole relative al mercato comune abbiano limitato la concorrenza negli Stati Uniti. In proposito, la convenuta rileva il carattere particolare dell' istituto americano dell'acquiescenza («nolo contendere») e le incertezze che ne derivano circa i fatti in vista dei quali la sanzione è stata inflitta, dato che il giudice americano, in caso di acquiescenza, non entra nel merito e il provvedimento che infligge l'ammenda non è motivato. La convenuta ritiene che, se non vi fosse stata acquiescenza, il giudice americano sarebbe giunto alia conclusione che la restrizione della concorrenza nel mercato comune derivante dal gentlemen's agreement non aveva ripercussioni di rilievo nel mercato interno americano o nel commercio estero degli Stati Uniti. Partendo da questa ipotesi, la convenuta considera rilevanti per il mercato americano solo le restrizioni della concorrenza derivanti dalla convenzione per l'esportazione, dall'accordo sulle cortecce di china e dall'accordo relativo alle scorte strategiche. Quest'ultimo accordo ha soprattuto richiamato l'attenzione delle autorità e dell'opinione pubblica americane e solo questo accordo è menzionato nel verbale dell'udienza nella quale il giudice americano ha inflitto l'ammenda alla ricorrente.
paragrafo 4
Nella replica la ricorrente, dopo aver rilevato che sarebbe assolutamente iniquo danneggiarla per il fatto che la sentenza americana non è motivata, sostiene che dal giudizio svoltosi dinanzi al giudice americano è possibile desumere che l'ammenda da questo inflitta era dovuta alla ripartizione dei mercati per la vendita di chinina e di chinidina, alla limitazione della produzione di chinidina sintetica alle imprese Nedchem, Boehringer e Buchler, come pure alla convenzione d'esportazione conclusa per i paesi terzi e che sotto questo aspetto la sanzione americana e quella comunitaria si sovrappongono.
paragrafo 5
Contro l'argomento della Commissione secondo il quale la sentenza americana non riguarderebbe gli accordi come tali, bensì unicamente i loro effetti, la ricorrente deduce che — per quanto riguarda il diritto americano — è fuori dubbio che la prima sezione dello Sherman Act colpisce l'intesa vietata, mentre gli effetti di questa non sono elementi costitutivi dell'infrazione, bensì solo un criterio per stabilire se sia competente il giudice americano.
paragrafo 6
Per quanto riguarda 1 argomento svolto dalla Commissione a proposito del diritto comunitario, la ricorrente osserva che, a norma dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, l'accordo di per sé — ove restringa la concorrenza — costituisce un'infrazione, senza che sia necessario tener conto dei suoi effetti. La decisione 16 luglio 1969 dice del resto, a proposito dei gentlemen's agreements, che il loro esame«è sufficiente a dimostrare ch'essi avevano 10 scopo di restringere la concorrenza . .., di guisa che non e più necessario determinarne le effettive ripercussioni onde dimostrare che va applicato l'art. 85, n. 1». Il fatto che la Commissione ha colpito degli accordi in quanto tali si desume chiaramente pure dal punto 24 della controreplica della Commissione nella causa 45-69.
paragrafo 7
Nella controreplica la convenuta osserva che se è vero che — per quanto riguarda l'applicazione dei prezzi d'esportazione fissati di comune accordo, nell'ambito della convenzione relativa all'intesa per l'esportazione — il giudice americano e la Commissione hanno colpito con ammenda lo stesso complesso di fatti, si può viceversa discutere sulla valutazione dei gentlemen's agreements dal punto di vista della duplice sanzione. Non è affatto certo che l'atto di rinvio a giudizio americano abbia tenuto conto pure dei gentlemen's agreements, il cui campo d'applicazione era limitato al mercato comune. I termini generali e vaghi del punto 14, a) e b), dell'atto di rinvio a giudizio — cui la ricorrente si richiama (fissare, tener fermi e aumentare i prezzi della chinina e della chinidina, ripartire i mercati per la vendita di queste merci) — non dimostrano in modo irrefutabile l'esattezza di tale conclusione. L'esame approfondito dei vari punti dell'atto di rinvio a giudizio dimostra che sono stati presi in considerazione solo gli effetti rilevanti per la concorrenza negli Stati Uniti.
paragrafo 8
Anche ammettendo che fra le imputazioni vi fosse la protezione dei mercati nell'ambito del gentlemen's agreement, sarebbe inconcepibile che la Commissione dovesse tener conto di una parte dell'ammenda irrogata negli Stati Uniti, posto che la stessa sentenza americana non consente di stabilire quali infrazioni essa intenda colpire. La convenuta sostiene in proposito che le leggi anti-trust americane reprimono le restrizioni della concorrenza stipulate fuori dagli Stati Uniti unicamente qualora queste abbiano conseguenze di rilievo sul mercato interno o sul mercato esterno americano. Ora, per quanto riguarda il gentlemen's agreement fra produttori di chinina relativo al loro comportamento nel mercato comune, la Commissione nega che le restrizioni della concorrenza da esso prodotte abbiano potuto avere conseguenze del genere.
paragrafo 9
Concludendo, la convenuta deduce che il giudice americano ha punito la ricorrente per aver partecipato alla convenzione sull'esportazione, all'accordo relativo alle scorte strategiche e all'accordo sulle cortecce, mentre la Commissione ha inflitto l'ammenda per avere la ricorrente partecipato al gentlemen's agreement e dato corso alla convenzione sull'esportazione in determinati paesi del mercato comune.
paragrafo 10
All'argomento della ricorrente secondo il quale sarebbe equo tener pure conto dell'ammenda irrogata dal giudice americano nella parte in cui riguarda il mercato delle materie prime, dato che la Commissione ha tenuto conto, nella motivazione dell'ammenda, della posizione della ricorrente su detto mercato, la convenuta oppone che la ricorrente perde di vista il fatto che la Commissione, nell' infliggere l'ammenda, non ha considerato l'accordo sulle cortecce — condannato dal giudice americano — come una violazione dell'art. 85 del trattato. Nel commisurare l'ammenda, la Commissione ha tenuto conto della forte posizione della ricorrente sul mercato delle materie prime, solo per quanto riguarda le infrazioni contestate nella relativa decisione.
paragrafo 11
La convenuta trae da tutto quanto precede la conclusione che i fatti sui quali il giudice americano e la Commissione si sono basati nell'infliggere l'ammenda sono essenzialmente diversi. Di conseguenza, non si può applicare il criterio di equità secondo il quale si deve evitare una duplice repressione. L'identità solo parziale dei fatti, come nel caso della convenzione sull'esportazione, non ha alcuna rilevanza in proposito.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con decisione 16 luglio 1969, la Commissione delle Comunità europee infliggeva alla Boehringer Mannheim GmbH un'ammenda di 190000 unità di conto, per aver violato l'art. 85 del trattato CEE. Tale somma veniva ridotta a 180000 unità di conto con sentenza 15 luglio 1970 di questa Corte (causa 45-69). Il 3 luglio 1969, una District Court di New York infliggeva alla stessa società un'ammenda di 80000 dollari per aver violato il diritto federale in materia di restrizioni della concorrenza, ammenda pagata dalla ricorrente l'11 luglio 1969. Con lettera 3 settembre 1969, detta società chiedeva alla Commissione di detrarre l'importo dell'ammenda pagata negli Stati Uniti da quella inflittale con la decisione 16 luglio 1969. La richiesta veniva respinta dalla Commissione con atto 25 novembre 1971.
punto 2
La ricorrente fa carico alla Commissione di avere con ciò violato il principio giuridico generale secondo il quale lo stesso fatto non può essere punito due volte.
punto 3
Nel commisurare l'ammenda, la Commissione deve tener conto delle sanzioni già irrogate all'impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario. La questione, poi, del se la Commissione debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo va risolta solo qualora gli addebiti siano identici nei due casi.
punto 4
I fatti cui le due ammende si riferiscono, benché traggano origine dallo stesso complesso di accordi, hanno tuttavia oggetto ed ambito d'applicazione essenzialmente diversi.
punto 5
L'ammenda comunitaria riguardava anzitutto il gentlemen's agreement relativo alla ripartizione dei mercati nazionali nel mercato comune e in Gran Bretagna, come pure la limitazione della produzione di chinidina sintetica a favore delle imprese Nedchem, Boehringer e Buchler. La condanna inflitta negli Stati Uniti, benché basata forse in parte sulle stesse circostanze, riguardava un complesso più ampio di fatti, facente capo soprattutto all'accordo relativo alle cortecce di china, all'acquisto ed alla ripartizione delle scorte strategiche americane, come pure ai prezzi particolarmente elevati praticati negli Stati Uniti sino alla metà del 1966. Le parti contrastano sulla valutazione dei fatti cui la condanna si riferisce, dato che la ricorrente non ha contestato i fatti addebitatile (plea of nolo contendere), di guisa che si dispone unicamente dell'atto di rinvio a giudizio, non essendosi avuto né il dibattimento né una sentenza motivata atta ad eliminare ogni dubbio circa la portata della condanna stessa. Spetta alla ricorrente il provare l'identità dei fatti, prova ch'essa non ha potuto fornire a causa della situazione testé menzionata.
punto 6
Va comunque respinta la tesi secondo cui la sanzione si riferirebbe all'intesa di per sé, non già alla sua attuazione. In proposito è sufficiente ricordare che nella sentenza 15 luglio 1970, pronunziata nei confronti delle stesse parti, questa Corte ha assunto l'atteggiamento opposto: dal fatto che l'intesa era stata «sospesa» a partire da certe date, essa ha inferito che le violazioni del trattato erano meno gravi di quanto la Commissione non avesse ritenuto e ne ha tenuto conto nel determinare l'ammontare dell'ammenda. A norma dell'art. 85 del trattato, in detta sentenza sono stati presi in considerazione solo gli atti, compiuti in conseguenza dell'intesa, idonei a pregiudicare il commercio fra Stati membri, e ad alterare la concorrenza nel mercato comune. La ricorrente non ha poi dedotto nulla che fosse atto a suffragare la tesi secondo cui la condanna negli Stati Uniti si sarebbe riferita ad atti compiuti in conseguenza o a effetti dell'intesa diversi da quelli che hanno avuto luogo in detto paese. Nemmeno sotto questo aspetto, quindi, è provato che i fatti addebitati fossero identici.
punto 7
Non vi è perciò motivo di detrarre, nemmeno parzialmente, l'ammenda irrogata alla ricorrente negli Stati Uniti dall'ammenda di 180000 unità di conto inflittale per violazione dell'art. 85 del trattato.
punto 8
Il ricorso va pertanto respinto.
punto 9
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 85 e 173, visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o La ricorrente è condannata alle spese del giudizio.

Firme

Lecourt Monaco Pescatore Donner Trabucchi Mertens de Wilmars Kutscher Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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