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Regolamento di polizia veterinaria

Testo in vigore al

Capo IX. Anemia infettiva degli equini

Art. 99

1. Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dell'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti:

  1. a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro;

  2. b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;

  3. b) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi;

  4. d) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti.

2. Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a, scopo di macellazione e' soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 100

1. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalita' stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia.

2. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorita' militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione.

Capo X. Influenza dei bovini

Capo XI. Tubercolosi

Art. 102

1. Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

2. Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformita' del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

  1. a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;

  2. b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;

  3. c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;

  4. d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto puo' essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purche' bollito o comunque risanato;

  5. e) divieto di monta.

3. I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

4. Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

5. I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla.

Art. 103

1. La prova diagnostica della tubercolina e' obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. L'esecuzione di detta prova puo' essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi. Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova e' stato positivo.

2. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera b) .

3. I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla tubercolina.

Art. 104

1. Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.

2. I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati.

Capo XII. Brucellosi

Art. 105

1. Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare.

2. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo.

Art. 106

1. Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformita' del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti:

  1. a) isolamento e sequestro degli animali infetti;

  2. b) distruzione dei feti e degli invogli fetali;

  3. c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;

  4. d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia, di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo;

  5. e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;

  6. f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.

Art. 107

1. Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive:

  1. a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;

  2. b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione;

  3. c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di 75 giorni.

Art. 108

1. Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106.

Art. 109

1. Gli accertamenti diagnostici di cui al 2° comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno.

2. Il prefetto inoltre puo' renderli obbligatori:

  1. a) per le greggi trasumanti o al pascolo vagante;

  2. b) per i caprini adibiti alla produzione del latte, compresi i riproduttori maschi.

3. Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107.

Art. 110

1. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalita' stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:

  1. a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che, trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);

  2. b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro.

2. Tuttavia tali esami non sono richiesti per:

  1. 1) gli animali non vaccinati che si trovano in eta' prepubere;

  2. 2) gli animali vaccinati in eta' prepubere, sempreche' non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi.

Art. 111

1. La vaccinazione dei bovini di eta' superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorita' sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanita'.

2. Nelle zone normalmente indenni da brucellosi l'applicazione dei trattamenti immunizzanti e' subordinata ad autorizzazione del prefetto.

3. Negli allevamenti infetti il prefetto puo' rendere obbligatoria l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici.

Art. 112

1. I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione viene rivelata da casi di brucellosi umana.

Capo XIII. Mastite catarrale contagiosa dei bovini

Art. 113

1. Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco, in conformita' del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive:

  1. a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto attiene alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle, integrato, se del caso, da esami di laboratorio;

  2. b) la separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e particolari cautele da adottarsi per la mungitura;

  3. c) il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti in materia, sia per l'allattamento dei vitelli;

  4. d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate appartenenti a vaccherie autorizzate alla produzione del latte destinato incondizionatamente al consumo diretto.

Capo XIV. Carbonchio ematico

Art. 114

1. Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti degli animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione delle altre misure previste dal presente regolamento.

2. Il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento, includendovi anche i provvedimenti diretti:

  1. a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti;

  2. b) a consentire lo spostamento, nei limiti della zona infetta degli animali recettivi apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono pericolo di contaminazione;

  3. c) ad attuare nel luogo infetto la, lotta contro le mosche.

Art. 115

1. E' vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonche' l'esecuzione su di essi di operazioni cruente.

2. Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, puo' consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si e' manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 10 giorni dall'ultimo caso e purche' siano state eseguite le prescritte disinfezioni.

Art. 116

1. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

2. La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione.

3. Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi e' effettuato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 40 del presente regolamento e delle istruzioni impartite dal veterinario comunale.

Art. 117

1. Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione e' accordato dal prefetto, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, soltanto per gli animali che non presentano sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in dette zone, sono da ritenersi esposti a pericolo d'infezione.

Art. 119

1. Il prefetto puo' ordinare i trattamenti immunizzanti degli animali esposti a pericolo di contaminazione o anche rendere obbligatori i trattamenti stessi a scopo profilattico in tutto o in parte del territorio provinciale.