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Sez. 3 - , Sentenza n. 3465 del 03/10/2019 Cc. (dep. 28/01/2020) Rv. 278542 - 02

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Liquidi per sigarette elettroniche - Configurabilità del reato - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278542-02

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

L'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, trova applicazione, in forza dell'art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, poiché per tali prodotti opera il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale determinato sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (In motivazione la Corte ha specificato che la direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, in cui è richiamata la correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 della medesima direzione, prevede che 1 ml di prodotto liquido da inalazione equivale al consumo di 5, 63 sigarette convenzionali).

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1985 num. 76, DPR 26/10/1995 num. 504 art. 62 quater CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)