Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 15/06/1964 (Rv. 302157 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - RICORSO VIZIATO - MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA O DI IMPROCEDIBILITA - PROPOSIZIONE DI NUOVO RICORSO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - RICORSO VIZIATO - MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA O DI IMPROCEDIBILITA - PROPOSIZIONE DI NUOVO RICORSO - AMMISSIBILITA.*
Il diritto d'impugnazione in Cassazione non puo ritenersi consumato fino a quando non sia intervenuta una pronunzia che abbia dichiarato l'inammissibilita o l'improcedibilita del ricorso, con l'effetto che, in pendenza del termine utile, e possibile, qualora non sia intervenuta la pronuncia specificata, proporre un nuovo ricorso in sostituzione di quello viziato. (Conf 2904/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)