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Sez. 3, Sentenza n. 26091 del 30/11/2005 (Rv. 585851 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Omissione o errata indicazione delle norme violate - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - "Error in procedendo" - Denuncia in cassazione come violazione di norma sostanziale - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585851-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

L'indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione. Pertanto la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame, qualora gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione delle questioni sollevate. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti l'omessa pronunzia da parte del giudice di merito, e quindi violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., pur essendo stato prospettato sotto il profilo di violazione di norma sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)