Sez. 1, Sentenza n. 510 del 31/05/1971 Ud. (dep. 03/09/1971) Rv. 119034 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - ESAME PSICOLOGICO CON REATTIVI MENTALI - ESECUZIONE DA PARTE DI COLLABORATORE DEL PERITO - NULLITA - ECCEZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - ESAME PSICOLOGICO CON REATTIVI MENTALI - ESECUZIONE DA PARTE DI COLLABORATORE DEL PERITO - NULLITA - ECCEZIONI.*
L'esame psicologico mediante reattivi mentali - per il quale l'attivita dello specialista non consiste nella rilevazione di dati obiettivi, ma si esplica attraverso la scelta della serie dei tests a cui sottoporre il periziando, la formulazione dei tests medesimi, la valutazione della risposta data ad ognuno di essi e, infine, il giudizio sul complesso dell'esame compiuto - costituisce attivita deducente, per svolgere la quale e necessario apposito incarico peritale. Da questo puo prescindersi solo se il perito, che ha richiesto l'esame, abbia personalmente assistito alle operazioni relative, sottoponendole al suo diretto controllo, essendo in possesso delle cognizioni tecniche relative, facendo in tal modo proprie le operazioni medesime, e formulando direttamente il giudizio finale, poiche in tal caso l'attivita svolta dal collaboratore si risolve in una semplice assistenza materiale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)