Sez. 5, Sentenza n. 3553 del 26/11/2013 Cc. (dep. 23/01/2014) Rv. 258668 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. - Estinzione degli effetti penali della condanna - Esclusione - Conseguenze ai fini di una nuova concessione della sospensione condizionale della pena.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)